Cancellazione per irreperibilità

Cancellazione per irreperibilità

IRREPERIBILITA’ AL CENSIMENTO
Il cittadino che, in occasione del censimento generale della popolazione (cadenza decennale), non si censisce in nessun Comune italiano, dopo ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, viene cancellato per irreperibilità dall’anagrafe dell’ultimo Comune di residenza.
Una volta terminato il cittadino non potrà più ottenere certificati o documenti dall’ufficio anagrafe in quanto irreperibile.
Per poter regolarizzare la propria posizione è necessario effettuare una nuova richiesta di iscrizione anagrafica.

IRREPERIBILITA’ ACCERTATA ALL’INDIRIZZO
Il cittadino che, in seguito a ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, non venga rintracciato all’indirizzo di residenza, viene cancellato per irreperibilità dall’anagrafe. Gli accertamenti sono opportunamente intervallati nel corso di un anno.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata all’indirizzo equivale a quello di cancellazione per irreperibilità al censimento sopra descritto. La comunicazione di presunta irreperibilità di un cittadino può essere effettuata da un qualunque soggetto interessato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989

Dove rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni

Ufficio Servizi Demografici
Piazza IV Novembre n. 5
Tel. 0445.893045
Fax 0445.390135
e-mail : info@comune.carre.vi.it
indirizzo pec : carre.vi@cert.ip-veneto.net

Pagina aggiornata il 31/07/2023

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