Cancellazione per mancata dichiarazione della dimora abituale

Cancellazione per mancata dichiarazione della dimora abituale

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno (o dalla presentazione della richiesta), lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’ufficio anagrafe del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato o le ricevute di richiesta di rinnovo del permesso.

Lo straniero può essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente se, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (previo avviso da parte del Comune), non provveda ad esibirlo all’ufficio entro 30 giorni dalla ricezione del relativo avviso.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 1228 del 24/12/1954
D.P.R. n. 223/1989

Dove rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni

Ufficio Servizi Demografici
Piazza IV Novembre n. 5
Tel. 0445.893045
Fax 0445.390135
e-mail : info@comune.carre.vi.it
indirizzo pec : carre.vi@cert.ip-veneto.net

Pagina aggiornata il 31/07/2023

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